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Art. 16 Gruppo di esperti indipendente
1 Il gruppo di esperti indipendente si compone di:
2 La maggioranza dei membri del gruppo di esperti deve essere composta di specialisti. 3 Almeno la metà degli specialisti deve essere indipendente dal committente. 4 Per esaminare questioni speciali, il gruppo di esperti può avvalersi in ogni momento di periti. 5 Il gruppo di esperti formula in particolare una raccomandazione all’attenzione del committente per l’aggiudicazione di una commessa successiva o per il seguito della procedura. Nella procedura di concorso decide inoltre la classificazione dei lavori in concorso formalmente corretti e l’assegnazione dei premi. 6 Il gruppo di esperti può anche classificare lavori che si scostano in alcuni punti essenziali dai requisiti definiti nel bando o raccomandarne la successiva elaborazione (acquisto) se:
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