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Art. 29 Costi e indennizzo della Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni
(art. 59 LAPub) 1 La SECO assume le spese di segreteria della Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni (CAPCC). 2 La SECO assume le spese dei periti esterni della CAPCC, a condizione che i Cantoni partecipino alle spese in misura adeguata. 3 I Dipartimenti assumono le spese d’istruzione cagionate dal committente che è a loro aggregato sotto il profilo organizzativo. 4 I rappresentanti della Confederazione in seno alla CAPCC non hanno diritto a un’indennità. |