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Art. 17 Disposizioni particolari relative alla procedura di concorso
1 Nella procedura di concorso i lavori in concorso devono essere presentati anonimamente. I partecipanti che violano l’obbligo dell’anonimato sono esclusi dal concorso. 2 I nomi dei membri del gruppo di esperti indipendente sono resi noti nella documentazione del bando. 3 Il committente può revocare anticipatamente l’obbligo dell’anonimato se lo ha indicato nel bando. |