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Art. 2 Esenzione dall’assoggettamento alla LAPub
(art. 7 LAPub) 1 I mercati settoriali di cui all’allegato 1 sono esentati dall’assoggettamento alla LAPub. 2 Le proposte per l’esenzione di altri mercati settoriali devono essere presentate al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). 3 Se ritiene che le condizioni per l’esenzione siano soddisfatte, il DATEC presenta al Consiglio federale una proposta di modifica dell’allegato 1. |