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Art. 4 Condizioni di partecipazione e criteri di idoneità
(art. 12, 26 e 27 LAPub) 1 Il committente può delegare l’esecuzione dei controlli della parità salariale segnatamente all’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU). L’UFU definisce i dettagli dei controlli in una direttiva. Il committente può trasmettere all’UFU l’autodichiarazione degli offerenti relativa all’osservanza della parità salariale. 2 Il committente può esigere che siano osservati come standard internazionali importanti in materia di lavoro, oltre alle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di cui all’allegato 6 LAPub, i principi di altre convenzioni dell’OIL, sempre che la Svizzera le abbia ratificate. 3 Per le prestazioni fornite all’estero, sono rilevanti, oltre al diritto in materia ambientale in vigore nel luogo della prestazione, le convenzioni secondo l’allegato 2. 4 Per verificare se gli offerenti adempiono le condizioni di partecipazione e i criteri di idoneità, il committente può richiedere, tenendo conto della commessa in questione, determinati documenti o prove menzionati a titolo di esempio nell’allegato 3. |