|
Art. 12 Stampa certificata di un documento elettronico
1Il documento realizzato in un formato elettronico riconosciuto è stampato per intero o in parte. 2Il pubblico ufficiale rogatore allega alla stampa il verbale attestante che tale stampa riproduce correttamente il contenuto o la relativa parte del documento elettronico. 3Se il documento da certificare reca una firma elettronica, il pubblico ufficiale rogatore verifica la firma e documenta sulla stampa il risultato della verifica in merito:
4Il pubblico ufficiale rogatore appone data e firma sulla stampa corredata del verbale secondo il diritto cantonale. 5Il pubblico ufficiale rogatore può certificare anche stampe di documenti realizzati in un formato elettronico non riconosciuto. In questo caso garantisce la conformità soltanto in base a quanto riesce effettivamente a leggere. 1 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. all'O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667). |