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Art. 14a Disposizione transitoria della modifica del 21 settembre 2012
Fino all'allestimento del registro ai sensi dell'articolo 7, il DFGP può emanare disposizioni su come può essere fornita la prova dell'abilitazione a redigere atti pubblici, senza richiamo della conferma di ammissione ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2. Queste disposizioni sono valevoli non oltre il 31 dicembre 2013. 1 Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5433). |