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Art. 7 Allestimento del registro
1L'Ufficio federale di giustizia affida a un'organizzazione esterna all'Amministrazione federale centrale l'allestimento e la gestione di un sistema per la tenuta di un registro svizzero dei pubblici ufficiali rogatori (registro). 2Il gestore del registro si finanzia in modo autonomo con emolumenti che coprano le spese. |