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Art. 9 Contenuto del registro
1I pubblici ufficiali rogatori sono iscritti nel registro con i seguenti dati:
2Il pubblico ufficiale rogatore comunica al registro i certificati di cui al capoverso 1 lettera g. 3Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale rogatore già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel registro. Le iscrizioni precedenti non sono cancellate. 4I Cantoni possono tenere nel registro altri dati relativi ai pubblici ufficiali rogatori, sempreché ciò si fondi su una base legale. 5Fatti salvi i dati di cui al capoverso 4, quelli del registro sono pubblici. |