Ordinanza dell’UFT
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Art. 10 Attribuzione delle tracce in caso di temporanea chiusura di tratte per lavori di costruzione 19
(art. 11b OARF) 1 Se la temporanea chiusura di una tratta per lavori di costruzione non è già prevista in via definitiva nel piano di utilizzazione della rete, il gestore dell’infrastruttura cerca una soluzione di comune intesa con i richiedenti interessati. 2 Se non si perviene a una soluzione, le tracce devono essere attribuite ai diversi tipi di trasporto, per quanto possibile, sulla base del piano di utilizzazione della rete. 3 Se la limitazione della capacità dovuta alla chiusura al traffico di una tratta è tale da non consentire l’attribuzione delle tracce sulla base del piano di utilizzazione della rete, nel periodo di durata di tale limitazione il gestore dell’infrastruttura può adeguare il numero previsto di tracce e la loro qualità in funzione del tipo di trasporto, sulla tratta in questione e sulle tratte alternative valutate. 19 Introdotto dal n. I dell’O dell’UFT del 7 feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 615). |