Ordinanza dell’UFT
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Art. 10c Indennizzo nel rimanente traffico
(art. 11bcpv. 5 OARF) 1 Nel traffico merci su tratte a scartamento normale, in caso di deviazioni su rotaia il gestore dell’infrastruttura versa all’impresa di trasporto ferroviario un indennizzo di 800 franchi per treno interessato, treni di servizio esclusi. 2 Se la deviazione su rotaia non è possibile, l’indennizzo è di 1500 franchi per treno interessato. 3 Su tratte a scartamento ridotto l’indennizzo equivale ai costi supplementari causati all’impresa di trasporto ferroviario. |