Ordinanza dell’UFT
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Art. 2 Supplemento per le fermate
(art. 19a cpv. 4 OARF) 1 Il supplemento per le fermate è applicato per ogni fermata ordinata da un’impresa di trasporto sulle tratte e nelle stazioni di cui all’allegato 2. 2 Il supplemento viene riscosso anche per la fermata di fine corsa e per quella di inizio corsa. 3 Se un treno viene separato o riunito in una stazione come previsto dall’orario ufficiale, il supplemento per questa fermata è riscosso solo una volta. 4 Il supplemento non viene riscosso per le fermate nelle stazioni di smistamento di cui all’articolo 5.9 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFT del 19 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 29). |