Ordinanza dell’UFT
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Art. 1 Prezzo di base 5
(art. 19 OARF) 1 Il prezzo di base per traccia è di:
1bis Sul prezzo di base per traccia viene concesso per treno uno sconto di 1 centesimo per tkm per ogni metro di carico rimorchiato oltre i 500 metri.8 2 La ripartizione delle tratte nelle categorie A–D è riportata nell’allegato 1. 3 Il prezzo di base in funzione dell’usura, applicabile sulle tratte di cui all’allegato 1, è di:9
4 Per corse effettuate su tratte a scartamento normale il prezzo di base in funzione dell’usura viene calcolato per veicolo secondo la formula riportata all’allegato 1a. Si applicano i seguenti principi:
5 Per le corse su tratte a cremagliera, su tratte a scartamento ridotto, compresi i binari a rotaie multiple, nonché sulle tratte di cui all’allegato 3si applicano direttamente i prezzi di cui al capoverso 3.11 5 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 21 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3469). 6 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 14 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4229). 7 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 14 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4229). 8 Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFT del 14 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4229). 9 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 202547). 10 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 10 giu. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024317). 11 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 202547). |