Ordinanza dell’UFT
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Art. 10c Indennizzo nel rimanente traffico
(art. 11ccpv. 4 OARF)29 1 Nel traffico merci su tratte a scartamento normale, in caso di deviazioni su rotaia il gestore dell’infrastruttura versa all’impresa di trasporto ferroviario un indennizzo di 800 franchi per treno interessato, treni di servizio esclusi. Una deviazione che interessi aree di stazioni ferroviarie è soggetta a indennizzo solo se comporta una riduzione della lunghezza massima o del peso massimo del treno.30 2 Se la deviazione su rotaia non è possibile, l’indennizzo è di 1500 franchi per treno interessato. 3 Su tratte a scartamento ridotto l’indennizzo equivale ai costi supplementari causati all’impresa di trasporto ferroviario. 29 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 202547). 30 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 202547). |