Ordinanza dell’UFT
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Art. 12b Disposizione transitoria concernente la modifica del 15 dicembre 2022 36
1 Per i treni del traffico regionale viaggiatori beneficiario di indennità secondo l’articolo 28 della legge del 20 marzo 200937 sul trasporto di viaggiatori, del carico di autoveicoli e del traffico merci, compresi i relativi treni di locomotive e corse a vuoto, fino al 31 dicembre 2023 il prezzo dell’energia elettrica secondo l’articolo 3 capoverso 1 è di 12 ct./kWh. 2 Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2024.38 36 Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFT del 15 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022829). 38 Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFT del 27 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023718). |