Ordinanza dell’UFT
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Art. 3 Prezzo dell’energia elettrica 13
(art. 20a OARF) 1Il prezzo per la captazione di energia elettrica dalla linea di contatto (prezzo dell’energia elettrica) è di 14 ct./kWh. È ridotto del 40 per cento tutti i giorni dalle 22.00 alle 6.00 e aumentato del 20 per cento dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 16.00 alle 19.00.14 2 L’UFT approva un prezzo diverso dell’energia elettrica per le ferrovie a corrente continua qualora esse attestino una differenza di costi. 3 Se le imprese di trasporto ferroviario rinunciano a misurare il consumo di energia elettrica lungo le tratte interoperabili di cui all’articolo 15acapoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 23 novembre 198315 sulle ferrovie e lungo la tratta non interoperabile a scartamento normale Emmenbrücke-Hübeli (bif.) – Beinwil am See – Lenzburg o non comunicano al gestore dell’infrastruttura il numero di veicolo a dodici cifre attribuito al veicolo motore, il consumo si calcola sulla base dei valori di riferimento di cui all’allegato 5 applicando un supplemento secondo l’articolo 20a capoverso 4 OARF. Per le restanti tratte l’UFT stabilisce periodicamente i valori di riferimento forfettari in base ai dati del gestore dell’infrastruttura.16 4 ...17 13 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 21 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3469). 14 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 15 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022829). 16 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 202547). 17 Abrogato dalla cifra I dell’O dell’UFT del 20 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 202547). |