Ordinanza dell’UFT
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Art. 5 Manovre in stazioni di smistamento 20
(art. 22 cpv. 1 lett. g OARF) Nelle seguenti stazioni di smistamento le prestazioni supplementari di smistamento si effettuano 24 ore su 24:
20 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 7 feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 615). |
