Ordinanza
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Art. 22 Prestazioni supplementari
1 I gestori dell’infrastruttura fissano i prezzi delle seguenti prestazioni supplementari senza discriminazioni e li pubblicano, se tali prestazioni possono essere offerte con l’infrastruttura e il personale disponibili:86
2 I prezzi di cui al capoverso 1 lettere a, b, c ed f sono fissati secondo l’ubicazione in funzione della domanda e del valore dell’investimento. Gli altri prezzi sono fissati per analogia secondo i principi di cui nell’articolo 19. Inoltre, è possibile far valere proporzionalmente i costi del capitale e di ammortamento relativi a impianti utilizzati prevalentemente per la fornitura delle prestazioni supplementari.96 3 Gli utenti della rete possono acquistare le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera i, a prezzi liberamente negoziabili, anche presso imprese diverse dal gestore dell’infrastruttura. In tal caso, tali prestazioni sono considerate prestazioni di servizio (art. 23).97 86 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225). 87 Abrogata dal n. I 4 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915). 88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4163). 89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225). 90 Introdotta dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225). 91 Introdotta dal n. I dell’O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20032479). 92 Introdotta dal n. I dell’O del 31 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4331). 93 Introdotta dal n. I dell’O del 31 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 4331). 94 Introdotta dal n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4163). 95 Introdotta dal n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4163). 96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5813). 97 Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20032479). |