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Art. 11b Lavori di costruzione 23
1 Se a causa di lavori di costruzione su una tratta il volume di traffico giornaliero è limitato di oltre un terzo per più di sette giorni consecutivi, il gestore dell’infrastruttura deve pubblicare questi lavori per la prima volta almeno 24 mesi prima e aggiornarli almeno 12 mesi prima dell’inizio del periodo d’orario interessato. 2 Deve annunciare alle imprese di trasporto ferroviario e ai raccordati interessati le chiusure durante i fine settimana e le chiusure notturne prolungate tre mesi prima. 3 Può convenire a breve scadenza con le imprese di trasporto ferroviario e con i raccordati le chiusure che non hanno ripercussioni sulla garanzia delle coincidenze nell’ambito del trasporto di viaggiatori e le chiusure per le quali sussiste la possibilità di deviare il traffico merci su altre tratte. 4 Presenta nell’ambito della procedura di programmazione le richieste di capacità per eseguire lavori di costruzione pianificabili. 5 Informa al più presto le imprese di trasporto ferroviario interessate dell’indisponibilità di capacità a causa di lavori di costruzione non pianificabili. 6 Dopo aver consultato le imprese di trasporto ferroviario e i committenti del traffico viaggiatori concessionario, definisce il servizio sostitutivo e le deviazioni, d’intesa con il Servizio di assegnazione delle tracce. Le catene di trasporto devono essere garantite. Gli orari adeguati vanno pubblicati almeno due mesi prima. I costi supplementari non possono essere trasferiti su viaggiatori, speditori e destinatari. 7 Nel traffico viaggiatori concessionario su tratte a scartamento normale il gestore dell’infrastruttura si assume i propri costi e i costi del servizio sostitutivo. Le imprese di trasporto ferroviario si assumono i propri costi. 8 Nel rimanente traffico il gestore dell’infrastruttura indennizza le imprese di trasporto ferroviario per i costi supplementari del servizio sostitutivo e delle prestazioni chilometriche connesse con la deviazione. L’UFT disciplina il calcolo dell’indennizzo. 9 Il prezzo della traccia si basa sulle prestazioni effettivamente fornite. 10 Se non annuncia tempestivamente una limitazione, il gestore dell’infrastruttura indennizza con un importo forfettario le imprese di trasporto ferroviario per i costi supplementari e le perdite di proventi causati. L’UFT disciplina il calcolo dell’importo forfettario. 23 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2011 (RU 2011 4331). Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915). |
