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Art. 9b Obblighi dei gestori dell’infrastruttura 18
1 Nel predisporre un nuovo piano di utilizzazione della rete, i gestori dell’infrastruttura adeguano, se del caso, i piani di utilizzazione della rete esistenti. 2 Pubblicano il piano di utilizzazione della rete in forma elettronica. 18 Introdotto dalla cifra I dell’O del 5 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3277). |
