Ordinanza
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Art. 13b Autorizzazioni eccezionali per dispositivi contundenti e da lancio
(art. 5 cpv. 6 e 28b LArm) Le autorità cantonali competenti rilasciano autorizzazioni eccezionali per armi di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera b LArm in particolare se si tratta di armi da sport utilizzate da membri di scuole o società sportive. |