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Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm)
del 2 luglio 2008 (Stato 1° aprile 2021)
Art. 29Persone giuridiche
(art. 17 cpv. 3 LArm)
1 Il membro della direzione di una persona giuridica responsabile di tutte le questioni previste dalla legge sulle armi deve essere titolare di una patente di commercio di armi.
2 Il membro della direzione in questione deve garantire in ogni momento il rispetto delle prescrizioni legali.