Ordinanza
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Art. 31a Contrassegno di armi da fuoco: in caso di introduzione nel territorio svizzero da uno Stato Schengen 66
(art. 18a LArm) 1 Sulle armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco introdotti nel territorio svizzero da uno Stato Schengen, il titolare di una patente di commercio di armi deve apporre immediatamente e in modo chiaramente leggibile un contrassegno di importazione. 2 Il contrassegno di importazione comprende nell’ordine seguente:
3 Per le armi da fuoco assemblate il contrassegno di importazione deve essere apposto su una sola parte essenziale. 66 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 2955). |