Ordinanza
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Art. 35 Autorizzazione per l’introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale
(art. 5 e 25 LArm) 1 La domanda di autorizzazione eccezionale per l’introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale di armi, accessori di armi, parti essenziali di armi o parti di armi appositamente costruite di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 2 LArm deve essere presentata all’Ufficio centrale Armi con l’apposito modulo e gli allegati seguenti:82
1bis Gli articoli 40−43 si applicano per analogia.84 2 La domanda di autorizzazione eccezionale per l’introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale di munizioni vietate ai sensi dell’articolo 26 deve essere inoltrata con l’apposito modulo e i seguenti allegati all’Ufficio centrale Armi:
82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377). 83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377). 84 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377). |
