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Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm)
del 2 luglio 2008 (Stato 1° aprile 2021)
Art. 38Autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni
(art. 24c LArm)
1 La domanda di autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 24c LArm per l’introduzione a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni nel territorio svizzero deve essere presentata all’Ufficio centrale Armi con l’apposito modulo e una copia della patente di commercio di armi.
2 L’Ufficio centrale Armi controlla che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano adempite.