Ordinanza
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Art. 5 Ordigni militari per il lancio con effetto dirompente
(art. 5 cpv. 1 lett. a LArm)11 1 Sono considerati ordigni militari per il lancio con effetto dirompente i razzi anticarro, i lanciarazzi, i lanciagranate e i lanciamine che possono essere portati e manovrati da una sola persona. 2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)12 decide quali altri ordigni sono da considerarsi ordigni militari per il lancio con effetto dirompente. 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377). 12 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il testo. |
