Ordinanza
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Art. 5a Armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche 13
(art. 5 cpv. 1 lett. b LArm) Le armi da fuoco per il tiro a raffica sono considerate modificate in armi da fuoco semiautomatiche, se la funzione di tiro a raffica non può essere ripristinata o può esserlo soltanto con grande dispendio da uno specialista con attrezzature speciali. 13 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377). |
