Ordinanza
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Art. 1 Scacciacani e armi da segnalazione 4
(art. 4 cpv. 1 lett. a LArm) 1 Sono considerati armi da fuoco gli oggetti con camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione (scacciacani e armi da segnalazione), e che non rispettano le specifiche tecniche di cui all’allegato della direttiva di esecuzione (UE) 2019/695. 2 Non sono considerate armi da fuoco le scacciacani e le armi da segnalazione che rispettano tali specifiche tecniche. 4 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 2955). 5 Direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d’allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, versione della GU L 15 del 17.01.2019, pag. 22. |