Ordinanza
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Art. 28 Domanda per il rilascio di una patente di commercio di armi
(art. 17 LArm) 1 Chiunque chiede una patente di commercio di armi deve compilare l’apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:
2 L’autorità controlla che le condizioni per il rilascio della patente siano adempite. 3 La parte pratica dell’esame non è richiesta per chi:
4 Chiunque intende partecipare a mercati pubblici di armi in Svizzera, non necessita, per la durata della manifestazione, di una patente di commercio di armi svizzera se invia all’autorità cantonale competente una copia autenticata della patente di commercio di armi valida all’estero. |