Ordinanza
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Art. 3 Parti essenziali di armi
(art. 1 cpv. 2 lett. a e 4 cpv. 3 LArm) Sono considerate parti essenziali di armi:
8 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377). |