Ordinanza
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Art. 30 Contabilità e comunicazione all’Ufficio centrale Armi 58
(art. 21 e 24 cpv. 4 LArm)59 1 I titolari di patenti di commercio di armi devono conservare in modo ordinato i documenti di cui all’articolo 21 capoverso 2 LArm. 2 Devono tenere i libri contabili di cui all’articolo 21 capoverso 1 LArm sotto forma di registri progressivi e indicarvi:
3 Devono permettere in ogni momento la consultazione dei documenti all’autorità competente. Va negata la consultazione a terzi. 4 Entro la fine di gennaio di ogni anno, i titolari di patenti di commercio di armi devono comunicare all’Ufficio centrale Armi le armi, le parti essenziali di armi e le munizioni che hanno introdotto a titolo professionale nel territorio svizzero nel corso dell’anno civile precedente.61 5 La comunicazione deve contenere le indicazioni seguenti: la quantità, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero delle armi e il Paese d’origine della fornitura in questione.62 6 L’Ufficio centrale Armi allestisce un modulo elettronico per effettuare la comunicazione.63 58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827). 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 14 dic. 2019 (RU 2019 2377). 60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781). 61 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117). 62 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117). 63 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117). |