Ordinanza
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Art. 31d Contrassegno di armi da fuoco: eccezioni 69
(art. 18a LArm) 1 Le autorità cantonali competenti possono prevedere una deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 31, se le armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco o gli accessori di armi da fuoco sono destinati a rifornire le forze armate, un corpo di polizia o un’autorità oppure all’esportazione in uno Stato che non è uno Stato Schengen. 2 Le armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco che non sono contrassegnati ai sensi dell’articolo 31a o 31b possono essere introdotti nel territorio svizzero:
3 L’Ufficio centrale Armi può autorizzare l’introduzione nel territorio svizzero di tali oggetti per altri scopi. Se autorizza l’introduzione di armi da fuoco non contrassegnate o di parti essenziali di armi da fuoco non contrassegnate, l’autorizzazione deve essere limitata a un anno al massimo. 69 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 2955). |