Ordinanza
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Art. 32a Autorizzazione per la modifica a titolo non professionale e comunicazione della modifica in caso di eccezione all’obbligo di autorizzazione 75
(art. 19 cpv. 2 LArm) 1 All’autorizzazione per la modifica a titolo non professionale di armi in armi diverse dalle armi da fuoco di cui all’articolo 5 capoverso 1 LArm e alle eccezioni all’obbligo di autorizzazione si applicano per analogia gli articoli 15, 19 e 21 capoverso 1. 2 L’autorizzazione deve essere richiesta dal possessore dell’arma. Può essere vincolata a oneri. 3 In caso di modifica di un’arma in un’arma da fuoco di cui all’articolo 10 LArm, la persona che effettua la modifica deve comunicarla preventivamente al servizio di comunicazione (art. 31b LArm). 4 La comunicazione deve contenere le modifiche da effettuare nonché le indicazioni di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettere b, c e d LArm relative al possessore dell’arma. Alla comunicazione deve essere allegata una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida del possessore. 5 L’autorità cantonale competente può imporre oneri al possessore. 75 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377). |