Ordinanza
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Art. 48 Permesso di porto di armi
(art. 27 LArm) 1 Chiunque intende ottenere un permesso di porto di armi deve compilare l’apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:
2 L’autorità controlla che le condizioni, in particolare la prova della necessità, siano adempite. Se tali condizioni sono date, il candidato è ammesso all’esame. 3 L’esame pratico è obbligatorio soltanto per le armi da fuoco. 4 Per il rinnovo del permesso di porto di armi, l’esame pratico va sostenuto soltanto se tale permesso è stato rilasciato da più di tre anni. Alle medesime condizioni si può rinunciare all’esame teorico se le disposizioni legali non hanno subito modifiche significative e se non vi sono dubbi che il titolare dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni legali per l’uso dell’arma. |