Ordinanza
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Art. 4a Armi da fuoco portatili e corte 10
(art. 4 cpv. 2bis e 5 cpv. 1 lett. c LArm) 1 Sono considerate armi da fuoco portatili le armi da fuoco la cui lunghezza totale supera i 60 cm o che, per sparare, di norma sono utilizzate con entrambe le mani oppure appoggiate sulla spalla. 2 Sono considerate armi da fuoco corte le pistole e le rivoltelle nonché le altre armi da fuoco che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 1. 10 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377). |