Ordinanza
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Art. 50 Autorizzazione quadro nelle aree degli aeroporti svizzeri
(art. 27a LArm) 1 L’Ufficio centrale Armi rilascia alle compagnie aeree estere e alle competenti autorità estere l’autorizzazione quadro di cui all’articolo 27a capoverso 2 LArm. 2 L’autorizzazione quadro disciplina in particolare:
3 Sulla base dell’autorizzazione quadro, l’Ufficio centrale Armi rilascia permessi di porto di armi a dipendenti di tali compagnie aeree. Prima del rilascio, può prendere le informazioni necessarie. |