Ordinanza
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Art. 52 Condizioni generali per il rilascio delle autorizzazioni; moduli
(art. 40 cpv. 2 LArm) 1 Le autorizzazioni ai sensi della legge sulle armi sono rilasciate se il richiedente soddisfa in particolare le seguenti condizioni:
2 Il DFGP appronta i moduli per le domande, le autorizzazioni e le liste, nonché un modello di contratto per l’alienazione di un’arma o di una parte essenziale di arma senza permesso d’acquisto di armi (art. 11 cpv. 1 LArm). I moduli e il modello di contratto possono essere richiesti all’autorità cantonale competente.100 3 I moduli presentati o rispediti alle autorità competenti devono essere distrutti dopo 15 anni. 100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377). |