Art. 58 Compiti 108
(art. 31c LArm) L’Ufficio centrale Armi svolge in particolare i compiti seguenti: - a.
- verifica l’autenticità di attestazioni estere e rilascia attestazioni ufficiali (art. 6b cpv. 2 e 9a cpv. 2 LArm);
- b.
- rilascia bollette di scorta (art. 22b cpv. 1 LArm);
- c.
- trasmette informazioni a Stati esteri, informa le autorità cantonali competenti e comunica dati (art. 22b cpv. 5, 24 cpv. 4 e 32c LArm);
- d.
- rilascia e rinnova le autorizzazioni (art. 24 cpv. 3, 24a–24c, 25 cpv. 2 e 25a LArm) e, su richiesta, attesta di aver rilasciato o rinnovato un’autorizzazione;
- e.
- fornisce consulenza alle autorità d’esecuzione (art. 31c cpv. 2 lett. a LArm), all’amministrazione e ai cittadini;
- f.
- rilascia autorizzazioni quadro a compagnie aeree estere (art. 31c cpv. 2 lett. f LArm);
- g.
- tratta le richieste di rintracciamento presentate da autorità svizzere o estere e funge da servizio di contatto per le questioni tecniche e operative in tale ambito (art. 31ccpv. 2 lett.bbis LArm);
- h.
- gestisce le seguenti banche dati:
- 1.
- le banche dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 LArm,
- 2.
- la banca dati DANTRAG (art. 59a);
- i.
- attribuisce il numero di contrassegno ai titolari di patenti di commercio di armi (art. 28a);
- j.
- coordina le attività delle autorità cantonali d’esecuzione e riceve in particolare informazioni dalle autorità cantonali sulla loro prassi in materia di autorizzazioni;
- k.
- emana direttive ed elabora documenti d’esame per la patente di commercio di armi e per il permesso di porto di armi;
- l.109
- mette a disposizione delle autorità cantonali competenti, sotto forma elettronica, i moduli previsti dalla legge.
108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781). 109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).
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