Ordinanza
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Art. 70 Comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi 147
(art. 32c cpv. 4 e 5 LArm) 1 L’Ufficio centrale Armi comunica alla Base logistica dell’esercito e allo Stato maggiore di condotta dell’esercito per mezzo di una procedura automatizzata i seguenti dati relativi alle persone cui è stata rifiutata o revocata l’autorizzazione oppure cui è stata sequestrata l’arma:
2 Comunica all’autorità competente del Cantone di domicilio per mezzo di una procedura automatizzata i seguenti dati relativi alle persone cui l’arma personale o l’arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo oppure cui non è stata consegnata alcuna arma personale o in prestito:
147 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117). |