Ordinanza
|
Art. 9c Autorizzazioni eccezionali per persone domiciliate all’estero e per cittadini stranieri 20
(art. 5 cpv. 6 LArm) Alle persone domiciliate all’estero e ai cittadini stranieri senza permesso di domicilio residenti in Svizzera può essere rilasciata un’autorizzazione eccezionale per l’acquisto di un’arma, di una parte essenziale di arma, di una parte di arma appositamente costruita o di un accessorio di arma soltanto se presentano un’attestazione ufficiale dello Stato di domicilio o dello Stato d’origine in base alla quale sono legittimate all’acquisto dell’oggetto in questione. 20 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377). |