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Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm)
del 2 luglio 2008 (Stato 1° aprile 2023)
Art. 13eObblighi dopo cinque e dieci anni
(art. 5 cpv. 6, 28ce 28d LArm)
1 Chiunque ha acquistato un’arma o una parte essenziale di arma mediante un’autorizzazione eccezionale, deve fornire cinque e dieci anni dopo il rilascio di quest’ultima la prova di cui all’articolo 28dcapoverso 3 LArm. Se a una persona sono rilasciate più autorizzazioni eccezionali, l’obbligo di fornire la prova sussiste soltanto cinque e dieci anni dopo il rilascio della prima autorizzazione.
2 Per fornire la prova, la persona interessata deve inviare alla competente autorità cantonale entro la scadenza dei termini indicati nel capoverso 1 l’apposito modulo con i seguenti allegati:
a.
prova dell’appartenenza a una società di tiro; oppure
b.
prova della pratica regolare del tiro sportivo.
3 La condizione relativa alla pratica regolare del tiro sportivo è adempita se sono stati eseguiti almeno cinque esercizi di tiro nel rispettivo periodo di cinque anni. I singoli esercizi di tiro devono aver avuto luogo in giorni diversi.