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Art. 41 Autorizzazione per l’introduzione temporanea nel territorio svizzero di armi da fuoco da parte di agenti di sicurezza
(art. 25a cpv. 1 LArm) 1 Chiunque, nell’ambito dell’attività di scorta a trasporti di valori o a persone, intende introdurre temporaneamente nel territorio svizzero e riesportare armi da fuoco e le relative munizioni da uno Stato che non è uno Stato Schengen, necessita unicamente di un’autorizzazione per l’introduzione temporanea. 2 L’autorizzazione per l’introduzione temporanea nel territorio svizzero dà diritto alla ripetuta introduzione temporanea nel territorio svizzero di un’unica arma e delle relative munizioni. L’autorizzazione è valida un anno. |