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Art. 22 Acquisto per successione ereditaria di armi o di parti essenziali di armi di cui all’articolo 10 capoverso 1 LArm
(art. 11 cpv. 4 LArm) 1 Il rappresentante designato dall’ereditando o dalla comunione ereditaria deve trasmettere entro sei mesi dalla morte dell’ereditando la comunicazione di cui all’articolo 11 capoverso 4 LArm. 2 A tale scopo, il rappresentante deve trasmettere al servizio di comunicazione la lista degli oggetti ereditati con l’indicazione del tipo, del fabbricante, del calibro, della designazione e del numero dell’arma. Deve firmare la lista e allegarvi una copia del suo passaporto valido o della sua carta d’identità valida.49 3 Se in seguito alla divisione ereditaria un erede che non sia il rappresentante di cui al capoverso 1 acquista uno o più oggetti elencati nella lista, egli deve segnalare tali oggetti a proprio nome, entro sei mesi dalla divisione ereditaria. È applicabile il capoverso 2. 4 È competente l’autorità cantonale del luogo di domicilio dell’acquirente. L’autorità trasmette una copia dell’autorizzazione all’autorità competente dell’ultimo luogo di domicilio dell’ereditando. 49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377). |
