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Art. 24
1 Se sono alienate munizioni o elementi di munizioni per un’arma, l’alienante deve badare che, per l’alienazione, non esista alcun motivo d’impedimento giusta l’articolo 8 capoverso 2 LArm. 2 L’alienante è autorizzato a presupporre l’assenza di un motivo d’impedimento se:
3 Se, considerate le circostanze, dubita che le condizioni per l’alienazione dell’arma siano adempite, l’alienante deve esigere dall’acquirente un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, rilasciato al massimo tre mesi prima dell’alienazione, o chiedere, con il consenso scritto dell’alienante, le necessarie informazioni presso le autorità o persone competenti. |
