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Art. 25 Omologazione per determinare le armi da fuoco per il tiro a raffica e le armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche
(art. 5 cpv. 1 lett. a e b LArm)55 1 Qualora non sia chiaro se un’arma è un’arma da fuoco per il tiro a raffica oppure un’arma da fuoco per il tiro a raffica modificata in arma da fuoco semiautomatica, occorre chiedere la relativa omologazione all’Ufficio centrale Armi.56 2 L’Ufficio centrale Armi comunica alle autorità esecutive il deposito di una domanda di omologazione per un determinato tipo d’arma; il commercio di armi di tale tipo è consentito soltanto dopo che l’esame è terminato.57 3 I risultati dell’esame sono notificati mediante decisione alle persone o ai servizi che hanno chiesto l’omologazione e comunicati alle autorità esecutive interessate. 4 Prima di essere immesse in commercio, le armi omologate devono essere contrassegnate con il numero di omologazione attribuito dall’Ufficio centrale Armi. Quest’ultimo tiene un registro dei numeri di omologazione attribuiti. 5 L’Ufficio centrale Armi può ordinare che un’arma omologata sia depositata a scopo di confronto fintanto che essa è in commercio. 55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377). 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377). 57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377). |
