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Art. 25a Omologazione per determinare le scacciacani e le armi da segnalazione considerate armi da fuoco 58
(art. 4 cpv. 1 lett. a LArm) 1 Qualora non sia chiaro se una scacciacani o un’arma da segnalazione è considerata un’arma da fuoco, occorre chiedere la relativa omologazione all’Ufficio centrale Armi. 2 L’Ufficio centrale Armi comunica alle autorità esecutive il deposito di una domanda di omologazione per una scacciacani o un’arma da segnalazione; il commercio di scacciacani e armi da segnalazione di tali tipi è consentito soltanto dopo che gli esami sono terminati. 3 L’Ufficio centrale Armi notifica i risultati dell’esame mediante decisione alle persone o ai servizi che hanno chiesto l’omologazione e li comunica alle autorità esecutive interessate dei Cantoni e degli altri Stati Schengen. 4 Le scacciacani e le armi da segnalazione omologate possono essere contrassegnate con il numero di omologazione attribuito dall’Ufficio centrale Armi. Quest’ultimo tiene un registro dei numeri di omologazione attribuiti. 5 L’Ufficio centrale Armi può ordinare che una scacciacani o un’arma da segnalazione omologata sia depositata a scopo di confronto fintanto che essa è in commercio. 58 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 2955). |
