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Art. 10 Convalida dei dati per la statistica
1 Affinché siano soddisfatti i requisiti di qualità dei dati inviati dagli organi che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa, l’UST gestisce un servizio di convalida. 2 Il servizio di convalida controlla:
3 L’UST stabilisce le regole di plausibilizzazione in una direttiva pubblicata in Internet. 4 Esso notifica le lacune rilevate all’organo che ha inviato i dati di cui all’articolo 8 capoverso 1. Questi si assicura che tali lacune siano eliminate. 5 In caso di invio di dati incompleto o errato, l’UST può richiedere un nuovo invio per lo stesso giorno di riferimento, determinando i dati da inviare nuovamente e il termine per l’invio. 6 Il servizio di convalida registra inoltre in un log file il numero e il genere di errori, senza permettere di risalire ai dati personali. |