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Art. 18 Notifica all’UCC dell’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato AVS
Il servizio ufficiale di cui all’articolo 9 LArRa notifica all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS (UCC) l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato AVS di cui all’articolo 134ter dell’ordinanza del 31 ottobre 19478 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) collettivamente per tutti gli organi del Cantone che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa. |