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Art. 14 Trasmissione dei dati
1 La trasmissione dei dati attraverso Sedex avviene in forma codificata e in una busta elettronica. 2 Ogni trasmissione è registrata. I dati trasmessi possono essere letti unicamente dal servizio destinatario autorizzato. 3 Sedex invia al mittente una conferma per ogni trasmissione riuscita. 4 Se non è aperta dai servizi autorizzati entro un mese, la busta è cancellata assieme all’intero contenuto. |