|
Art. 18 Notifica all’UCC dell’utilizzazione sistematica del numero AVS
Il servizio ufficiale di cui all’articolo 9 LArRa notifica all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS (UCC) l’utilizzazione sistematica del numero AVS di cui all’articolo 134ter dell’ordinanza del 31 ottobre 19479 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) collettivamente per tutti gli organi del Cantone che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa. |